IMPRENDITORI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA CHE ANCHE GLI IMPRENDITORI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE NON DEVONO PAGARE L’IRAP.

E’ ormai chiaro che anche i piccoli imprenditori, se sprovvisti di “autonoma organizzazione”, non sono assoggettabili all’IRAP. E’ quanto emerge dalle pronunce della Corte di Cassazione che, con tre sentenze depositate ieri (cfr. Sentenze n. 21122, 21123 e 21124), ha chiarito il principio generale dell’IRAP e le ragioni per le quali tale imposta non è dovuta, nei casi di specie, da un coltivatore diretto, un tassista ed un artigiano.
La Suprema Corte è intervenuta nel merito, precisando che le imprese rientranti nella definizione di piccolo imprenditore di cui all’articolo 2083 del c.c., possono anche non avere quell’elemento organizzativo che obbliga al pagamento dell’IRAP.  E’ utile ricordare che, ai sensi del citato articolo 2083 c.c., sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.
Queste sentenze, sebbene confermino nei fatti quanto indicato nella precedente Ordinanza della Corte di Cassazione 24 giugno 2010 n. 15249, non conferiscono ancora una chiara definizione dei soggetti non obbligati a pagare il tributo regionale (per approfondimenti sulla fumosità del termine autonoma organizzazione vedi Com. trib. 23 luglio 2010, 31 e News 2 agosto 2010, n. 34)
Diventa, pertanto, ancora più urgente fare chiarezza proprio per evitare alle imprese l’obbligo di dover affrontare un estenuante contenzioso oppure di sostenere costi di gestione per una istanza di rimborso (vedi News 21 luglio 2010, n. 32).
A tal proposito, è stata inviata al Ministro GIULIO TREMONTI una lettera, a firma di R.E.TE imprese Italia, nella quale si ribadisce, l’esigenza di chiarire urgentemente i margini delle imprese che non sono tenute al versamento dell’IRAP alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.
Nella lettera, si sottolinea che il chiarimento, sia esso come indirizzi operativi dell’amministrazione finanziaria, sia esso effettuato tramite una norma, è urgente proprio per andare incontro all’esigenza comune di evitare estenuanti e costosi contenziosi tributari.
Per opportuna conoscenza, comunque precisiamo che la frase “autonoma organizzazione” è una casistica in cui rientrano tutti gli imprenditori che hanno una dotazione limitata di beni strumentali, che non si avvalgono di personale dipendente,  che non hanno collaboratori familiari, ed inoltre che non usufruiscono di prestazioni di servizio esterne.
E’ ovvio, pertanto, che l’opportunità di presentare l’istanza di rimborso, che potranno essere retroattive fino a 4 anni, dovrà essere valutata caso per caso sottoponendo le aziende interessate da questa sentenza ad una valutazione attenta dello status imprenditoriale.

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