L’avv. Enrico Tortolai (cons. res. sito web) ha dichiarato: “Il decreto legislativo di riduzione dei riti civili è stato approvato dal consiglio dei ministri di oggi e sarà trasmesso al parlamento per l’iter delle osservazioni e pareri prima della definitiva promulgazione.
Razionalizzazione e semplificazione. I 35 articoli della bozza di decreto legislativo sulla riduzione dei riti, prevede la riduzione a tre dei modelli processuali civili ( oggi 33) : ordinario di cognizione, sommario e del lavoro.
I procedimenti di opposizione alle ordinanze ingiunzioni, dal codice della strada all’urbanistica passando per la sicurezza del lavoro, sono ricondotti al rito del lavoro «ove non diversamente stabilito» dallo stesso articolo del decreto.
Sempre nell’area del rito del lavoro sono collocate le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato indebitamente concessi, con la regolamentazione delle condizioni cui può essere concessa la sospensiva; le opposizioni alle sanzioni amministrative inflitte per le trasgressioni alla legge sugli stupefacenti e per le controversie sugli aiuti alle vittime del terrorismo. Così anche le impugnazioni dei provvedimenti del Garante della privacy, per esempio le azioni di contrasto alle sanzioni, e le controversie sulle azioni collettive di discriminazione, ma anche le liti di natura agraria e in materia di registro dei protesti.
Processo sommario veloce, introdotto nell’estate del 2009, per le controversie sugli onorari forensi, le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia, le controversie sugli allontanamenti dei cittadini Ue, le espulsioni degli extracomunitari, i procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato; come pure quelli sul ricongiungimento dei familiari; le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale. E così anche le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche, quelle sulla discriminazione e le opposizioni alla riabilitazione del debitore protestato.
Infine, nell’area dell’ordinario processo di cognizione saranno collocate le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato ed enti locali, alle stime effettuate nell’ambito di procedimenti di espropriazione e i procedimenti per il riconoscimento di procedimenti di volontaria giurisdizione emessi all’estero.In termini generali, toccherà al giudice rettificare con un’ordinanza l’errore commesso quando una controversia viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal decreto, stabilendo anche l’eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza.
Quanto al regime transitorio, è previsto che i nuovi modelli di procedura civile saranno applicati ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
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