Per il giudice Michele Di Lieto i decreti sugli emigranti sono un pasticcio giuridico, perché gli avvocati devono prestare assistenza legale ai loro assistiti, lo dice la Costituzione

Il giudice Michele Di Lieto analizza giuridicamente il pasticcio dei decreti che riguarda i cosiddetti “avvocati degli stranieri”, ma critica anche l’opposizione, perché perde troppo tempo sulle paranotizie che servono a distogliere l’attenzione dai problemi veri dei cittadini. Inoltre, la vede poco organizzata e poco attenta sui gravi problemi economici, strutturali o ambientali dei territori, secondo Di Lieto, occorre con un urgenza un progetto di un futuro diverso, o meglio più accorto per mettere, fine alle quotidiane fake news di una classe dirigente che fa rimpiangere la prima Repubblica. In merito Di Lieto ha anche detto: << Mi meraviglia il fatto che l’opposizione si dedichi al potere di grazia ed alla Minetti piuttosto che affrontare questioni relative a poteri che minacciano di degenerare se non sono già degenerati>>.

Ecco l’articolo del giudice Michele Di Lieto:

Chi come me (per ragione di età e di mestiere) è vissuto “Costituzione alla mano” non può esimersi dal giudicare arbitrario un atto o una prassi contraria al principio della separazione dei poteri. I poteri sono tre: il potere legislativo, quello esecutivo, quello giurisdizionale. Qualsiasi atto, qualsiasi provvedimento rappresenti una invasione dell’un potere sull’altro, deve ritenersi illegittimo perché contrario al principio della separazione.  Questo in teoria. Perché in pratica si è assistito, e si continua ad assistere, a una invasione di una sfera sull’altra. Oggi, per esempio, si legifera per decreto. Il che vuol dire che il Governo invade e si appropria di una funzione attribuita al Parlamento. E questo non per piacere sadico o  per delirio di onnipotenza di chi governa, ma perché ricorrono sempre più spesso casi che non possono attendere i normali tempi parlamentari, ma vanno risolti immediatamente con l’urgenza che il caso richiede. Non è che il caso non sia disciplinato. La Costituzione prevede espressamente che il Governo possa sostituirsi al Parlamento in caso di necessità e di urgenza. Solo che un potere previsto come eccezionale viene adottato normalmente dall’esecutivo, e questo è un abuso, come un abuso è diventato il ricorso del governo alla fiducia che si risolve in un voto che ha tutt’altro oggetto (la fiducia) e impedisce qualsiasi discussione, qualsiasi dibattito sul decreto in questione.  Quello che si è verificato con l’ultimo decreto ha però superato ogni limite. Vediamo che è successo. Si tratta dell’ennesimo (il quarto) decreto sulla sicurezza varato dal governo. Prevedeva, tra l’altro, un compenso per l’avvocato dello straniero che portasse a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. La disposizione, introdotta con un emendamento al Senato sul decreto originario, era stata vivacemente criticata da giudici, avvocati, enti pubblici e privati per gli aspetti evidenti di incostituzionalità della norma che finiva per modificare sostanzialmente i doveri del difensore, secondo uno schema non previsto dalle norme sullo ordinamento forense e contrastante coi principi costituzionali di eguaglianza (perché al solo avvocato e non a terzi?). Il Presidente della Repubblica, chiamato a promulgare la legge con l’emendamento introdotto dal Senato, faceva suoi i rilievi formulati da magistrati e avvocati e convocava al Quirinale Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Veniva suggerita (o concordata) una soluzione di compromesso, un correttivo al decreto, che sanasse quanto meno gli aspetti più gravi di illegittimità, e il provvedimento veniva rinviato al Consiglio dei Ministri per la correzione. La soluzione non era facile. Il correttivo non avrebbe potuto assumere forma di emendamento, che avrebbe “sforato” i termini per la conversione, dovendo il testo di legge essere approvato senza modifiche da tutte e due le camere ed essendo i termini per la conversione prossimi a scadere. Si pensò a un ordine del giorno che impegnasse il Parlamento a discutere i rilievi mossi dalle categorie e fatti propri dal Quirinale. Si optò alla fine per una soluzione “creativa”, ma opinabile sotto il profilo costituzionale: la norma contestata sarebbe rimasta nel testo base, e invece che un solo provvedimento ne sarebbero stati presentati due, l’uno per la conversione in legge del decreto, che rimaneva tal quale, l’altro per il correttivo, che superava gli aspetti più appariscenti di incostituzionalità della norma.  La legge veniva promulgata, il decreto veniva emanato lo stesso giorno dal Quirinale. Questo l’iter a dir poco tormentato della legge e del correttivo. Del quale restano però aspetti negativi che converrà qui elencare.

Primo. Non sono di accordo su questa prassi presidenziale, che minaccia di estendersi a macchia d’olio, di convocare al Quirinale un rappresentante del Governo, generalmente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per studiare una soluzione, quale che sia, a problemi non necessariamente costituzionali, che emergono da un testo non ancora approvato e può essere emendato secondo il parere del Capo dello Stato. Ammettere il contrario significa ammettere il Presidente della Repubblica all’esercizio di una funzione che non gli è propria. La Costituzione prevede che il Presidente possa non firmare, e rinviare alle camere per un nuovo provvedimento.  Non prevede che possa suggerire o concordare una soluzione: tanto meno quando stiano per scadere i termini per la doppia lettura conforme, alla Camera e al Senato. Perché questo è l’aspetto peculiare al caso in esame. Il governo non avrebbe potuto più modificare il suo decreto perché stavano per scadere i termini per l’approvazione. E questo vizio non può essere sanato da “giochini” istituzionali. Se i termini sono fissati dalla Costituzione, le maggioranze di governo dovranno tenerne conto, non sperare in un intervento, questo sì correttivo, del Presidente della Repubblica: tanto più che il decreto non approvato dalle Camere nello stesso testo decade ex tunc e non può essere ripresentato.

Secondo. Il decreto convertito in legge è quello che era stato presentato alle Camere ed emendato dal Senato, senza le modifiche apportate dal decreto correttivo. Quid iuris se il decreto correttivo per qualsiasi ragione non dovesse essere convertito? Tornerebbe in vigore la norma corretta? Basta per impedire questo effetto dichiarare che “resta fuori dal perimetro definitivo del provvedimento “l’art. 30 bis” (quello del compenso agli avvocati che si adoperassero per il rimpatrio degli assistiti)”? E che vuol dire che sulla norma c’è stata la contrarietà del Quirinale? Chiamare forse in causa il Capo dello Stato per un pasticcio tutto proprio del governo che lo aveva provocato?

Terzo e ultimo rilievo. Per questo decreto correttivo, ammesso che vada in porto, ricorrevano veramente le condizioni di necessità e di urgenza che legittimano, secondo Costituzione, qualsiasi decreto legge? A mio avviso no. Non ricorre l’urgenza se il decorso imminente dei termini per l’approvazione dell’emendamento e la lettura conforme stiano per scadere o siano impedite per negligenza della parte. Non ricorre neppure la necessità di intervenire con un provvedimento supplementare se il provvedimento corretto sia affetto da vizi evidenti, che la parte potrebbe e dovrebbe sanare.

Il  mio giudizio sul decreto e sull’iter complessivo resta dunque negativo. Non resta che augurarci che il Presidente della Repubblica riveda certe prassi che si risolvono in favore di una parte, quella che governa, rimettendola in termini quando i termini sono già scaduti o stanno per scadere, sostituendo la propria alla funzione legislativa, già usurpata dall’esecutivo, e avviando il Paese verso forme di presidenzialismo diverse e opposte a quella prevista dai Costituenti.

Michele Di Lieto*

*Scrittore e magistrato in pensione

 

 

About Redazione

Lascia un commento